Statuto

 

Art.1) La Società Corale Euridice è un Associazione culturale con sede in Bologna, costituitasi nell'anno 1873, che si pone i seguenti fini sociali:

  1. formare i soci all'attività musicale, particolarmente a quella corale, attraverso esercitazioni e corsi teorico-pratici;

  2. promuovere attività didattiche rivolte a Scuole Primarie, Secondarie ed Università;

  3. organizzare e partecipare a concerti, rassegne canore, concorsi musicali e manifestazioni culturali in Italia e all'estero;

  4. organizzare attività sociali e ricreative che possano contribuire a cementare l'amicizia fra i soci.

Art.2) L'attività musicale della Società potrà essere svolta da uno o più gruppi vocali o strumentali.

Art.3) La Società Corale è apolitica e aconfessionale.
Essa non ha scopi di lucro.
La Società non può essere aggregata o affiliata ad organizzazioni politiche o religiose né accettare da esse finanziamenti, né concedere ad esse i propri locali per loro attività.
Essa può invece richiedere e accettare sovvenzioni o contributi materiali da privati e da pubbliche amministrazioni, anche se a fronte di esibizioni musicali gratuite occasionali o periodiche.

Art.4) Gli appartenenti alla Società sono così classificati:

Soci Ordinari - sono coloro che fanno parte dei gruppi musicali della Società, compresi i Direttori dei gruppi musicali e il Direttore Artistico; il Socio Ordinario rimane tale fino a che non pone termine alla sua attività artistica nell'ambito della Società.

Soci Sostenitori - sono coloro che contribuiscono concretamente alla vita della Società, attraverso prestazioni professionali non retribuite o elargizioni di varia natura; il Socio Sostenitore rimane tale fino a che permangono le condizioni che ne hanno, motivato la designazione.

Soci Benemeriti - sono coloro che per un lungo periodo di tempo hanno contribuito alla vita della società nei modi descritti qui sopra; il titolo è vitalizio.

Soci Onorari - sono coloro che vengono riconosciuti tali per alti meriti in campo musicale o sociale o verso i quali la Società Corale Euridice, ritiene di voler esprimere alto apprezzamento per particolari gesti compiuti a favore della Società stessa; il titolo è vitalizio.

L'Assegnazione della titolarità di Socio Sostenitore, Benemerito ed Onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto.

Art.5) Organi dell’associazione sono: il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci, i Sindaci Revisori.

Art.6) Il Consiglio Direttivo è Organo Deliberante ed esecutivo dell’associazione; esso viene eletto dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità specificate agli Artt.13 e 14 del Regolamento Sociale.
Il Consiglio ha la facoltà, nel caso di problemi particolarmente importanti e gravi, di ricorrere al voto dell’assemblea.

Art.7) Il Consiglio Direttivo è composto da n. 9 membri; all'interno del Consiglio vengono assegnate le seguenti cariche: Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario.
Otto consiglieri vengono eletti; oltre ad essi fa parte di diritto del Consiglio anche il Direttore Artistico. Quest’ultimo non viene eletto: per le modalità relative alla sua nomina si veda l’Art.7 del Regolamento Sociale.

Il Presidente è il legale rappresentante della Società; presiede le riunioni consiliari ed ha la responsabilità di firma per gli atti ufficiali della Società stessa.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua impossibilità.

Il Tesoriere cura l’amministrazione contabile della Società, ne gestisce i fondi e stila i bilanci annuali.

Il Direttore Artistico programma e coordina l'attività artistica dei gruppi musicali facenti parte della Società.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e si occupa della parte amministrativa nei suoi diversi aspetti.

I restanti Consiglieri collaborano con gli altri componenti nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.8) L’Assemblea dei Soci è Organo Deliberante dell’Associazione.
Essa è costituita da tutti i soci e si deve riunire almeno una volta l’anno, per l’approvazione dei bilanci.
L’assemblea può essere convocata, in qualunque momento, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, da almeno uno dei Sindaci Revisori o da almeno un terzo dei soci.

Art.9) Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i Soci maggiorenni con un’anzianità sociale di almeno un anno; alla scadenza del loro mandato possono essere rieletti.
Costituisce eccezione il Direttore Artistico, che, quale componente di diritto del Consiglio Direttivo, non è eleggibile.

Art.10) Tutti i soci, che abbiano compiuto i 14 anni d’età, partecipano con diritto di voto alle assemblee sociali ed all’elezione del Consiglio Direttivo. I soci che non abbiano compiuto i 14 anni possono essere rappresentati da un genitore.
I soci possono presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza possibilità di parola e senza diritto di voto.
Un Socio Ordinario può essere nominato, ove ne esistano i presupposti, anche socio Benemerito, Sostenitore od Onorario; in tal caso potrà versare quando prevista, la quota associativa relativa alla categoria nella quale verrà inserito.

Art.11) I Sindaci Revisori hanno il compito di sorvegliare sulla corretta gestione finanziaria della società da parte del Consiglio Direttivo.
Essi, in numero di due, vengono eletti dall’Assemblea dei soci contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili a tale carica i soci maggiorenni, con un’anzianità sociale di almeno due anni; essi rimangono in carica tre anni, con possibilità di rielezione.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con il solo parere consuntivo.
Subentrano al Consiglio Direttivo, in caso di sua irregolare inattività o di sua decadenza. In tali circostanze essi sono tenuti ad indire, quanto prima, nuove elezioni.

Art.12) Le modifiche allo statuto vengono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei Soci.

Art.13) Lo scioglimento della società può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci.
A tale scopo la seduta sarà valida se saranno presenti almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Si procederà allo scioglimento se voteranno a favore almeno i tre quarti dei soci facenti parte dell’associazione.
In tale occasione l’assemblea deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio sociale, che in nessun caso potrà essere distribuito tra i soci.
Dovrà infatti essere devoluto, mediante delibera dell’Assemblea dei Soci, ad altra associazione avente finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Art.14) Per le norme procedurali e di comportamento il presente statuto rinvia al Regolamento Sociale, che si considera parte integrante dello Statuto stesso.
L’approvazione e le modifiche del Regolamento sottostanno alle medesime modalità disposte per lo Statuto.

Art.15) Il presente Statuto modifica ed annulla tutti quelli precedenti e verrà registrato presso l’Ufficio delle Entrate competenti di Bologna.